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CHI PAGA
Sono tenuti a versare l’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere alla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE
Il metodo di determinazione della base imponibile presenta molto analogie con quanto previsto dal previgente regime I.C.I.
NB: per il Comune di Perlo essendo Comune montano i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta.
Per conoscere la rendita catastale è disponile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
APPLICARE L’ALIQUOTA E LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
L’imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Non godono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
E’ assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di icovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (nei limiti previsti dalla vigente normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016)
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
MESI E LE QUOTE DI POSSESSO
L’I.M.U. l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Esempi:
Se il contribuente ha posseduto nel 2016 un immobile per soli 6 mesi l’importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%.
Se il contribuente ha posseduto un immobile al 50% con un altro contribuente (anche questo quindi titolare al 50%) e tale possesso si è protratto per soli sei mesi nel corso dell’anno l’importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%
QUANDO E COME SI PAGA
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre .
Il versamento dell’I.M.U. può avvenire solo con il modello F24.